Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni; con il Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 (convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.L. 18/12/1997 n. 472 laddove si prevedeva l’applicazione del ravvedimento operoso “lunghissimo” ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a partire dai ravvedimenti effettuati dal 25/12/2019, vengono estesi i termini del ravvedimento anche ai Tributi Locali.

Condizioni
  • mancata contestazione della violazione
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza
Come fare in caso di:
  • Per omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione
    • regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
    • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Per ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione
    • regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,55% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
    • regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
  • Se è stata omessa dichiarazione ed omesso o insufficiente versamento del tributo
    • regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
    • regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 (o il bollettino postale IMU), indicando l’anno al quale si riferisce il versamento e barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.
L’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento (non utilizzare i codici tributo sanzioni e interessi).

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini
  • occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
  • calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;
  • calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
    • + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
    • + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
    • + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
    • + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
    • + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
    • + 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
    • + 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
    • + 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
    • + 5,00% annuo dal 01/01/2023
  • dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
Informazioni

Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, deve conservare la ricevuta del versamento eseguito ed esibirla solo nel caso in cui il pagamento non risulti pervenuto per disguidi nella lavorazione della delega da parte della banca/posta.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per tutte le informazioni sul calcolo; per quanto riguarda l’IMU-TASI (sino all’anno 2019) e IMU unificata (dal 2020) è possibile effettuare in maniera autonoma sia il calcolo che la stampa del modello F24 attraverso il motore di calcolo ANUTEL.