Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019. La novità più rilevante è l'abolizione della TASI: dal 2020 nel comune di Mozzanica i fabbricati rurali strumentali dovranno versare l'IMU utilizzando l'aliquota dell'1 per mille.
I beni merce, sino allo scorso anno esenti da IMU, continueranno a beneficiare di tale esenzione anche per l'anno 2020.
 
A seguito delle novità introdotte dal 2020 il comune, con delibera di C.C. del 25 maggio 2020, ha adottato il nuovo regolamento di disciplina dell'IMU e quello delle entrate comunale che annullano e sostituiscono i precedenti in vigore sino al 31 dicembre 2019.

Chi deve versare l'IMU?

I possessori di immobili non esclusi dall'imposta, intendendosi per possessori:

  • proprietari
  • titolari del diritto reale di usufrutto
  • titolari del diritto reale di uso - abitazione - enfiteusi - superficie 

inoltre:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
  • il concessionario di aree demaniali
  • il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto
Quali sono gli immobili esclusi dall'imposta?

(per l'elenco completo si rimanda all'articolo 18 del regolamento IMU)

  • le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1  A/8  A/9)
  • gli alloggi e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non siano locati
  • casa familiare e relative pertinenze assegnate al genitore affidatario dei figli
  • un unico immobile e relative pertinenze per il personale appartenente a Forze armate di Polizia, VVFF e Prefetti
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole

Con il decreto Agosto (art. 78 bis) D.L. 14 agosto 2020 n. 104, è stato previsto che ai fini IMU si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Qual'è il valore imponibile per calcolare l'IMU?

Premesso che per la definizione di "immobili" si rimanda alla normativa speciale contenuta nella Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ottenuto con le diverse modalità sotto elencate:
 
FABBRICATI
Il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per

  • 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  e nelle categorie C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria A/10)
    Esempio: fabbricato A/2 r.c. Euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 x 5% x 160 = € 87.360,00)
  • 140 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 C/5)
    Esempio: fabbricato C/3 r.c. Euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 x 5% x 140 = € 127.890,00)
  • 80 (per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5)
    Esempio: fabbricato D/5 r.c. Euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 x 5% x 80 = € 789.600,00)
  • 65 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5)
  • 55 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1)

AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.
Il Comune di Mozzanica non ha approvato, per l'anno 2020, i valori minimi di riferimento, nemmeno orientativi di mercato.

TERRENI AGRICOLI
Il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

Riduzioni base imponibile

La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l'immobile oggetto di tassazione:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% base imponibile
  • Fabbricati inagibili o inabitabili alle condizioni tutte di cui all'art. 16 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado alle condizioni tutte di cui all'art. 15 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 - Riduzione del 25% base imponibile
Le aliquote 2020
FATTISPECIE NOTE ALIQUOTA 2020
Abitazione principale (IMU dovuta SOLO per immobili in categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 c.d. “di lusso”) e relative pertinenze

Detrazione:
€ 200,00 da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti indipendentemente dalle rispettive quote di possesso

3,8 %
Fabbricati rurali strumentali Esenti da IMU sino al 31/12/2019 e soggetti a TASI; dal 2020 soggetti solo a IMU 1,0 %
Beni Merce Esenti da IMU sino al 31/12/2019; soggetti a IMU per anno 2020. L’esenzione opera solo per i mesi durante i quali il fabbricato merce non è oggetto di locazione 0,0 %
Fabbricati gruppo D Escluso categoria D10 fabbricati rurali strumentali e D05 banche e istituti di credito 9,5 %
Fabbricati gruppo D05   10,6 %
Terreni agricoli (escluse fattispecie esenti) 9,5 %
Aree fabbricabili   9,5 %
Fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale Uffici, studi professionali, negozi, magazzini e laboratori artigianali in categoria C/3-C/4 e C/2 e C/7. Immobili in categoria B 9,5 %
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito tra genitori e figli. L'abitazione deve essere adibita a residenza anagrafica. Non è richiesta la registrazione del comodato Valida per una sola abitazione (a scelta del contribuente) Aliquota agevolata (modulo attivazione da presentare entro il 31/12 dell'anno in cui è attivato il comodato). 9,5 %

Altri fabbricati a destinazione residenziale:
Cat. A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7; cantine/soffitte in categoria C/2, garage, autorimesse, posti auto in categoria C/6, tettoie, portici in categoria C/7
Cat. A/1-A/8-A/9 se non utilizzati come abitazione principale

Rientrano nella fattispecie le abitazioni vuote, non utilizzate, a disposizione, locate così come ad esempio il secondo box o la seconda cantina, tutti i comodati ai quali non si applica l’aliquota agevolata del 9,5 per mille nel rigo sopra riportato (es. immobile in uso gratuito tra fratelli). 10,6 %
Come si calcola?

(vedi anche artt. 11 - 12 del Regolamento IMU)

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
A titolo esemplificativo:

Giorno di vendita GG venditore GG acquirente Soggetto passivo
14/2 (non bisestile)

13

15 Acquirente
15/2 (non bisestile) 14 14 Acquirente
15/2 (bisestile) 14 15 Acquirente
15/4 14 16 Acquirente
16/4 15 15 Acquirente
16/5 15 16 Acquirente
17/5 16 15 Venditore
Acquisto 10/3 e rivendita 22/3

9 1° venditore
12 2° venditore

12 1° acquirente
10 2° acquirente

2° Venditore
Quando e come si paga?

L'imposta annua dovuta per l'anno in corso si versa in 2 rate:

  • la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso
  • la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell'anno in corso

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di riferimento.
In sede di prima dell'imposta (2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
Il Comune di Mozzanica non ha apportato modifiche alle aliquote 2019 che pertanto sono quelle riportate nel prospetto precedente. I fabbricati rurali strumentali che lo scorso anno versavano la TASI dovranno versare l'IMU con identica aliquota. Non dovranno più versare alcuna imposta i locatari dei fabbricati rurali: tutta l'IMU è in capo ai proprietari.

Per ulteriori chiarimenti verificare l'art. 12 del Regolamento IMU.

Il Comune di Mozzanica provvede ogni anno ad inviare ai contribuenti con situazioni catastali definite i modelli F24 da utilizzare per l'acconto e per il saldo IMU.
I calcoli sono effettuati sulla base dei dati DISPONIBILI da banche dati (agenzia delle entrate, dichiarazioni, catasto, iscrizioni anagrafiche) al 31 dicembre dell'anno precedente. Pertanto, per tutte le situazioni variate dopo tale data, i modelli inviati dal Comune non sono utilizzabili.
I contribuenti possono provvedere autonomamente al ricalcolo rivolgendosi anche presso Patronati - CAAF - professionisti di fiducia per effettuare nei termini gli adempimenti richiesti.
L'Ufficio tributi provvede al caricamento delle variazioni in corso d'anno soltanto a partire dal mese di settembre per le variazioni certe ricevute e scaricabili dai portali entro il 1° semestre: le eventuali richieste di ricalcolo dovranno essere richieste su appuntamento e verranno regolate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (con sanzioni e interessi) ed evase secondo disponibilità.

Per l'anno 2020 si rimanda alla scheda di approfondimento sulle scadenze di pagamento correlate all'emergenza COVID-19.

Codici tributo IMU

I modelli F24 devono riportare il Codice Comune F786 che identifica il comune di Mozzanica e i codici tributo seguenti:

  • 3912 (valido solo per abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
  • 3914 terreni agricoli
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati ESCLUSE categorie D
  • 3925 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota STATO aliquota sino al 7,6 per mille
  • 3930 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota COMUNE aliquota eccedente il 7,6 per mille

Per le modalità di pagamento dei cittadini italiani residenti all'estero le modalità di versamento sono differenti: si rimanda alla scheda specifica.

Versamenti minimi

Secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento IMU, l'imposta non è dovuta se uguale o inferiore a 11 euro. Tale importo si riferisce all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo o conguaglio sempre dovuto anche se inferiore a 11 euro.

Compensazioni e rimborsi

Si rimanda a quanto previsto dai Regolamenti IMU e ENTRATE e alle schede specifiche dei rimborsi.

Dichiarazioni

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU (solo nel caso in cui sia dovuta) è il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la variazione si è verificata.
A titolo esemplificativo si ricorda che la principale tipologia di obbligo dichiarativo riguarda le AREE FABBRICABILI.

Riduzioni/Esenzioni/Agevolazioni COVID-19

Ai sensi dell'articolo 177 D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, non è dovuta la prima rata IMU 2020 relativamente a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

Ai sensi dell'art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 relativamente a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. n. 137/2020 (Decreto ristori), non è dovuta la seconda rata IMU 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto (sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al D.L. n. 149/2020), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis), non è dovuta la seconda rata IMU 2020, per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse").

Con il decreto Ristori Quater (D.L. 30/11/2020 n. 157 art. 8) si chiarisce che rientrano tra i benefici anche i gestori delle attività economiche indicate da dette norme se coincidono con i soggetti passivi di imposta: pertanto l'esenzione IMU della seconda rata 2020 relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.