Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019 (c.d. "nuova IMU). La novità più rilevante è l'abolizione della TASI: dal 2020 nel comune di Mozzanica i fabbricati rurali strumentali dovranno versare l'IMU utilizzando l'aliquota dell'1 per mille.
I beni merce, sino al 2019 esentati per legge dal pagamento dell'IMU, dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2021 tornano ad essere soggetti tenuti al pagamento. Per queste fattispecie il Comune di Mozzanica ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota sia per il 2020 che per il 2021. (Dal 2022 tornano ad essere esentati per legge).
 
A seguito delle novità introdotte dal 2020 il comune, con delibera di C.C. del 25 maggio 2020, ha adottato il nuovo regolamento di disciplina dell'IMU e quello delle entrate comunale che annullano e sostituiscono i precedenti in vigore sino al 31 dicembre 2019.

Chi deve versare l'IMU?

I possessori di immobili non esclusi dall'imposta, intendendosi per possessori:

  • proprietari
  • titolari del diritto reale di usufrutto
  • titolari del diritto reale di uso - abitazione - enfiteusi - superficie 

inoltre:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
  • il concessionario di aree demaniali
  • il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto
  • l'immobile di proprietà del minorenne ricade automaticamente in usufrutto legale ai genitori che pertanto, in ambito tributario, assumono la soggettività passiva ai fini IMU del figlio
Quali sono gli immobili esclusi dall'imposta?

(per l'elenco completo si rimanda all'articolo 18 del regolamento IMU)

  • le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1  A/8  A/9)
  • gli alloggi e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non siano locati
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, noncheé dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.LGS. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagraficai
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole con la precisazione che con disposizoine del decreto Agosto (art. 78 bis) D.L. 104/2020 si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
Qual'è il valore imponibile per calcolare l'IMU?

Premesso che per la definizione di "immobili" si rimanda alla normativa speciale contenuta nella Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ottenuto con le diverse modalità sotto elencate:
 
FABBRICATI
Il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per

  • 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  e nelle categorie C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria A/10)
    Esempio: fabbricato A/2 r.c. Euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 x 5% x 160 = € 87.360,00)
  • 140 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 C/5)
    Esempio: fabbricato C/3 r.c. Euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 x 5% x 140 = € 127.890,00)
  • 80 (per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5)
    Esempio: fabbricato D/5 r.c. Euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 x 5% x 80 = € 789.600,00)
  • 65 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5)
  • 55 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1)

AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. La dichiarazione IMU, sia in caso di nuove acquisizioni/cessioni o variazioni di valore già dichiarato, è SEMPRE obbligatoria.
Il Comune di Mozzanica non ha approvato, per l'anno 2021, i valori minimi di riferimento, nemmeno orientativi di mercato.

TERRENI AGRICOLI
Il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

Riduzioni base imponibile/Esenzioni

La nuova IMU non presenta novità particolari rispetto alle riduzioni già previste della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l'immobile oggetto di tassazione:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% base imponibile
  • Fabbricati inagibili o inabitabili alle condizioni tutte di cui all'art. 16 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado alle condizioni tutte di cui all'art. 15 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 - Riduzione del 25% base imponibile

Dall'anno 2021 è prevista una NUOVA riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia.

Rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze purchè non accatastata in categoria A1-A8-A9

Dal 2022 tornano esenti i c.d. "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati): si rimanda all'obbligo dichiarativo per usufruire di tale esenzione

Dal 2023 viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'art. 1 comma 759 della L. 27/12/2019 n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. In particolare la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614 comma 2° c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In paraticolare si prevede che per fruire del beneficio, il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1° marzo 2023.

 

Riduzioni/Esenzioni/Agevolazioni COVID-19

L'anno 2020 ha visto stravolgere le regole previste per l'IMU, con decreti emergenziali che, per agevolare le attività chiuse per le misure di contenimento della pandemia, hanno previsto esoneri dal versamento, come quello per gli anni 2021 e 2022 introdotto dall'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate. In continuità con le precedenti disposizioni, la nuova legge di Bilancio 2021 esonera dal pagamento della prima rata IMU 2021 alcune categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, e immobili degli stabilimenti termali
  • immobili alberghieri rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggirni, case e appartamenti per vancanze, bed and breakfast, residence, campeggi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali
  • immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazione
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Aggiornamento Decreto Legge n. 41/2021 (DL Sostegni): il comma 1 dell'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contribueto a fondo perduto disposto dal decreto in questione all'art. 1 (commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi. L'esenzione di applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Aggiornamento Decreto Legge n. 73/2021 (Sostegni bis): La legge di conversione del decreto in questione (Legge n. 106 del 2021) prevede all'articolo 4-ter l'esenzione per l'anno 2021 del versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Scarica la nota IFEL riassuntiva per approfondire l'argomento

Modello da utlizzare per richiedere il rimborso

Le aliquote 2022 confermate anche per l'anno 2024
FATTISPECIE NOTE ALIQUOTA 2024
Abitazione principale (IMU dovuta SOLO per immobili in categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 c.d. “di lusso”) e relative pertinenze

Detrazione:
€ 200,00 da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti indipendentemente dalle rispettive quote di possesso

3,8 %
Fabbricati rurali strumentali (Categoria D/10 oppure C/2 - C/7 - C/3 con annotazione di ruralità)   1,0 %
Beni Merce (fabbricati costruiti dall'impresa edile per la vendita e non locati) Esenti da IMU sino al 31/12/2019; soggetti a IMU per anno 2020. L’esenzione opera solo per i mesi durante i quali il fabbricato merce non è oggetto di locazione; dal 2022 esenti da IMU (art. 1 c. 751 L. 160/2019 - OBBLIGO DICHIARATIVO) 0,0 %
Altri fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale ad eccezione della categoria D05 Escluso categoria D10 fabbricati rurali strumentali e D05 banche e istituti di credito 9,5 %
Fabbricati gruppo D/5 Banche e istituti di credito 10,6 %
Terreni agricoli (escluse fattispecie esenti) 9,5 %
Aree fabbricabili OBBLIGO DICHIARATIVO 9,5 %
Fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale diversi da categoria D/5 e D/10 Uffici, studi professionali in categoria A/10, negozi in categoria C/1, magazzini e laboratori artigianali in categoria C/3-C/4 e C/2 e C/7 solo se pertinenziali ai fabbricati diversi dalle categorie catastali ove vengano svolte le attività commerciali-artigianali-industriali purchè EVIDENZIATI NELLA DICHIARAZIONE IMU. Immobili in categoria B (escluso fattispecie esenti) e D (diverse da D/5 e D/10) 9,5 %
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito tra genitori e figli. (a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario - saranno verificate le risultanze anagrafiche - ) L'aliquota ridotta del 9,5 per mille è cumulabile anche con la riduzione della base imponibile se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.

Valida per una sola abitazione tra quelle possedute (a scelta del contribuente) ed eventuali pertinenze  (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).

Condizioni: presentazione modulo richiesta agevolazione IMU per comodati gratuiti tra genitori e figli, disponibile anche sul sito, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si applica l'agevolazione.

9,5 %

Altri fabbricati a destinazione residenziale:
Cat. A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7; cantine/soffitte in categoria C/2, garage, autorimesse, posti auto in categoria C/6, tettoie, portici in categoria C/7
Cat. A/1-A/8-A/9 se non utilizzati come abitazione principale

Rientrano nella fattispecie le abitazioni vuote, non utilizzate, a disposizione, locate così come le pertinenze dell'abitazione principale che eccedono per numero quelle consentite (ad esempio il secondo box in categoria C/6), tutti i comodati  ai quali non si applica la riduzione (es. immobile in usu gratuito tra fratelli), i fabbricati a destinazione residenziale costruiti dall'impresa edile per la vendita che risultino locati 10,6 %
Come si calcola?

(vedi anche artt. 11 - 12 del Regolamento IMU)

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
A titolo esemplificativo:

Giorno di vendita GG venditore GG acquirente Soggetto passivo
14/2 (non bisestile)

13

15 Acquirente
15/2 (non bisestile) 14 14 Acquirente
15/2 (bisestile) 14 15 Acquirente
15/4 14 16 Acquirente
16/4 15 15 Acquirente
16/5 15 16 Acquirente
17/5 16 15 Venditore
Acquisto 10/3 e rivendita 22/3

9 1° venditore
12 2° venditore

12 1° acquirente
10 2° acquirente

2° Venditore
Quando e come si paga?

L'imposta annua dovuta per l'anno in corso si versa in 2 rate:

  • la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso
  • la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell'anno in corso

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di riferimento.
In sede di acconto, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo per l'anno precedente, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
Il Comune di Mozzanica ha confermato per l'anno 2023 le aliquote dello scorso anno che pertanto sono quelle riportate nel prospetto precedente. I fabbricati rurali strumentali versano l'IMU utilizzando il codice tributo 3913. Non dovranno più versare alcuna imposta i locatari dei fabbricati rurali: tutta l'IMU è in capo ai proprietari.

Per ulteriori chiarimenti verificare l'art. 12 del Regolamento IMU.

Il Comune di Mozzanica provvede ogni anno ad inviare ai contribuenti con situazioni catastali definite i modelli F24 da utilizzare per l'acconto e per il saldo IMU.
I calcoli sono effettuati sulla base dei dati DISPONIBILI da banche dati (agenzia delle entrate, dichiarazioni, catasto, iscrizioni anagrafiche) al 31 dicembre dell'anno precedente. Pertanto, per tutte le situazioni variate dopo tale data, i modelli inviati dal Comune non sono utilizzabili.
I contribuenti possono provvedere autonomamente al ricalcolo rivolgendosi anche presso Patronati - CAAF - professionisti di fiducia per effettuare nei termini gli adempimenti richiesti.
L'Ufficio tributi provvede al caricamento delle variazioni in corso d'anno soltanto a partire dal mese di settembre per le variazioni certe ricevute e scaricabili dai portali entro il 1° semestre: le eventuali richieste di ricalcolo dovranno essere richieste su appuntamento e verranno regolate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (con sanzioni e interessi) ed evase secondo disponibilità.

Per l'anno 2021 si precisa che eventuali ulteriori agevolazioni/riduzioni/esenzioni legate all'emergenza COVID-19 saranno oggetto di successivo aggiornamento.

Codici tributo IMU

I modelli F24 devono riportare il Codice Comune F786 che identifica il comune di Mozzanica e i codici tributo seguenti:

  • 3912 (valido solo per abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
  • 3914 terreni agricoli
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati ESCLUSE categorie D
  • 3925 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota STATO aliquota sino al 7,6 per mille
  • 3930 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota COMUNE aliquota eccedente il 7,6 per mille

Per le modalità di pagamento dei cittadini italiani residenti all'estero le modalità di versamento sono differenti: si rimanda alla scheda specifica.

Versamenti minimi

Secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento IMU, l'imposta non è dovuta se uguale o inferiore a 11 euro. Tale importo si riferisce all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo o conguaglio sempre dovuto anche se inferiore a 11 euro.

Compensazioni e rimborsi

Si rimanda a quanto previsto dai Regolamenti IMU e ENTRATE e alle schede specifiche dei rimborsi.

Dichiarazioni

Si ricorda che la dichiarazione è dovuta anche per i contribuenti che hanno fruito dell'esenzione COVID-19: a tale proposito si rimanda alla scheda con le FAQ del Ministero delle Finanze dell'/8/6/2021

Dovrà inoltre essere presentata anche per i beneficiari dell'agevolazione prevista per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche ed affittati per i quali è stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28/2/2020 la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30/6/2021 (oppure nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28/2/2020 a condizione che l'esecuzione sia sospesa fino al 30/9/2021 o fino al 31/12/2021)

Per gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuai dall'art. 1 comma 759 lettera g L. 160/2019 il comma 770 stabilisce che la dichiarazione debba essere presentata ogni anno indipendentemente dal fatto che vi siano o meno state variazioni. Il termine è quello previsto del 30 giugno dell'anno successivo.

Nuovo aggiornamento 2024:

La dichiarazione relativa all'IMU deve essere presentata, o trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate modificazioni soggettive e oggettive che generano un diverso ammontare dell'imposta dovuta e che il Comune non è in grado di individuare. Si rammenta che l'omesa dichiarazione per le situazioni per le quali il contribuente intende beneficiare di regimi di favore comporta, in via generale, la perdita del diritto a godere del regime agevolativo. (Ordinanza Suprema Corte Sex. IV del 21/12/2022 n. 3785). A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le fattispecie per le quali è vi è obbligo dichiarativo: alloggi sociali - alloggi di servizio - immobili occupati abusivamente - aiuti di Stato - fabbricati merce - aree edificabili ecc....

Nuova dichiarazione IMU - IMPI aggiornamento 2024

Il termine di presentazione rimane sempre stabilito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da dichiarare con la sola eccezione della dichiarazione 2022 per l'anno di imposta 2021 che potrà essere presentata entro il 31/12/2022 senza sanzioni anche da parte degli enti non commerciali (Legge di conversione 122/2022). Con il decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. n. 49 del 27/2/2023 il termine è ulteriormente differito al 30/6/2023 (solo per gli enti non commerciali).

Aggiornamento maggio 2024:

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2024, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IMU. In particolare è stato modificato il modello di cui all'art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, per quanto concerne la generalità dei soggetti passivi, nonchè del modello di dichiarazione IMU destinato agli enti non commerciali.

Per le dichiarazioni da presentare al fine di comunicare notizie rilevanti in ambito IMU, relative all'anno di imposta 2023, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare i nuovi modelli (inseriti nel menu a tendina sottostante);

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU:

La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune competente o può essere inviata, con busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno o, ancora può essere trasmessa in via telematica. In merito all'invio telematico, i soggetti passivi possono avvalersi di un intermediario che proceda alla trasmissione tramite Agenzia delle Entrate. Tale modalità, peraltro, è prevista obbligatoriamente per l'invio del modello specificatamente realizzato per gli Enti Non Commerciali. Il medesimo vincolo è imposto ai contribuenti che fruiscono dell'esenzione, introdotta a decorrere dall'anno d'imposta 2023, per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia alle autorità competenti. In questi casi NON e' quindi ammessa la forma cartacea.

 

APPROFONDIMENTO ABITAZIONI PRINCIPALI

Si richiama l'attenzione sul disposto del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021 n. 215 articolo 5-decies per effetto del quale:

"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"

Attenzione! Non è norma di interpretazione autentica pertanto priva di efficacia retroattiva

Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU barrando la casella esenzione sui dati catastali dell'immobile scelto e indicando nelle note "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019"

Aggiornamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e la ridefinizione della disciplina dell'abitazione principale:

Viene eliminato il vincolo che prescriveva, nella versione ante sentenza, la presenza del doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica non solo in capo al possessore dell'immobile/contribuente, ma anche in capo ai componenti del nucleo familiare del possessore.

ATTENZIONE! Se da un lato la sentenza della Corte Costituzionale legittima lo "spacchettamento" della famiglia su diversi luoghi di principale dimora, dall'altro tale riconoscimento deve riflettere una situazione reale, cioè con residenze e dimore effettive in immobili diversi. I Comuni sono tenuti alla verifica di tutti gli elementi a comprova di quanto sopra e i contribuenti obbligati a fornire l'onere della prova (consumi effettivi, pagamento TARI, rilevazione produzione rifiuti, scelta del medico di famiglia ecc....) La scelta dei contribuenti non deve pertanto configuarsi come una mera evasione dal pagamento dell'IMU ma rispecchiare la reale esigenza supportata da elementi certi e verificabili.